Art. 36.
(Modifica all'articolo 339 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».